ALLEGATO 4 TER

 

 

ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

 
     
 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

 

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

 
     
 

DATI DELL’INTERMEDIARIO: MORTARI MAURO, iscritto nel RUI – Sez. A – N° A000134281 in data 26/03/2007 in qualità

di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della ASSICOM sas di Mortari Mauro e C, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000075499 in data 26/03/2007

 
     
 

1.1 Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

 

a) obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sotoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.

 

b) obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

 

c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

 

d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

 

e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

 

f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

 

g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

 
     
 

1.2 Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

 

a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna o trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

 

b) obbigo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

 

c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

 

d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione

 

e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare ilcontraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

 

f) obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

 
     

 

 

 ALLEGATO 4 TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

 

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

 

DATI DELL’INTERMEDIARIO:

MORTARI MAURO, iscritto nel RUI – Sez. A – N° A000134281 in data 26/03/2007 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della ASSICOM sas di Mortari Mauro e C, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000075499 in data 26/03/2007

 

1.1 Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

 

a) obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sotoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.

 

b) obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

 

c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

 

d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

 

e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

 

f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

 

g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

 

1.2 Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

 

a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna o trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

 

b) obbigo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

 

c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

 

d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione

 

e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare ilcontraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

 

f) obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

 

 
 

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento

 
 

 

Questo sito non accede ai vostri dati personali, né utilizza strumenti di profilazione.

In specifici casi possono essere utilizzati dal sistema i cosiddetti “cookies tecnici” per un miglior funzionamento del sito. Questi particolari strumenti non consentono il riconoscimento e la profilazione dell’utente. Per gli accessi a siti di terze parti, anche se effettuati navigando su link presenti nel nostro sito, decliniamo ogni responsabilità e vi consigliamo di tutelare la vostra privacy con tutti gli strumenti disponibili (blocco cookies, navigazione anonima, ecc.. ...).